Purtroppo, nel nostro paese è in costante crescita la diffusione di somministrazione di lavoro irregolare. Soggetti, agenzie e cooperative che forniscono manodopera ad aziende in modo illecito e irregolare, creando danno alle aziende clienti, ai lavoratori e all’intero settore della somministrazione di lavoro.
Somministrazione di lavoro regolare ed irregolare
La somministrazione del lavoro è uno strumento utile e flessibile a disposizione delle aziende che desiderano usufruire di personale qualificato e professionale nei momenti in cui ne hanno maggiormente bisogno, occupandosi soltanto ed esclusivamente del controllo dell’attività lavorativa del dipendente.
Le aziende, affidandosi ad un’agenzia di somministrazione, hanno notevoli vantaggi sia di tempo che di costo in quanto la selezione del personale e l’assunzione del lavoratore viene svolta dall’agenzia di somministrazione.
Cosa è la somministrazione del personale
Prima di analizzare nel dettaglio un argomento molto importante, qual è il contratto di somministrazione lavoro irregolare, ricordiamo cos’è il lavoro somministrato.
La somministrazione del lavoro prevede tre soggetti:
- utilizzatore ossia l’azienda che necessita di manodopera;
- somministratore qual è l’agenzia che fornisce lavoratori qualificati e professionali;
- i somministrati ossia i lavoratori.
E’ un rapporto di lavoro in base al quale l’utilizzatore richiede all’agenzia autorizzata uno o più lavoratori in momenti in cui ne ha bisogno e prevede, quindi, 2 contratti:
- un contratto commerciale che l’agenzia del lavoro stipula con l’azienda utilizzatrice;
- un contratto di lavoro che l’agenzia stipula con il lavoratore.
Dunque, l’agenzia del lavoro si occupa della selezione del lavoratore, dell’assunzione, del pagamento della retribuzione spettante al dipendente con tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali mentre l’azienda utilizzatrice dovrà occuparsi del controllo, dell’organizzazione e della direzione dell’attività lavorativa svolta dal dipendente compresa la sicurezza sul lavoro e un eventuale affiancamento.
La legge (art 4 D.Lgs. n. 276/2003) stabilisce che sono agenzie del lavoro autorizzate le agenzie iscritte ad un apposito albo tenuto presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Ora possiamo procedere nel capire la differenza tra somministrazione di lavoro regolare e irregolare.
Somministrazione irregolare di lavoro
Come abbiamo detto, la somministrazione irregolare del lavoro (art.38 del D.Lgs. n. 81/15) è presente e sempre più in crescita nel nostro paese, complice anche la crisi economica.
In particolare, sono sempre più diffusi i casi in cui si assiste alla somministrazione irregolare da parte di cooperative o società di servizi non autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fornire lavoratori.
Infatti, queste ultime dovrebbero solo gestire appalti di servizi “genuini” (pulizie, gestioni dirette ecc.), viceversa camuffano appalti a vere e proprie somministrazioni con evidente commistione di personale e totale assenza del rischio d’impresa.
Vediamo quali sono le ipotesi, oltre all’esercizio di attività di somministrazione in assenza di autorizzazione o fuori dalle ipotesi previste ed autorizzate dall’art. 20, c. 3 e 4 D.Lgs. n. 276/2003, di somministrazione irregolare.
- mancanza di forma scritta del contratto di somministrazione;
- contratto di somministrazione del lavoro a tempo indeterminato non rientrante nelle ipotesi di legge;
- contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato senza l’indicazione delle causali che legittimano la sottoscrizione;
- quando il contratto di somministrazione viene utilizzato per: sostituire lavoratori in sciopero, in unità produttive in cui nei 6 mesi precedenti siano stati effettuati dei licenziamenti collettivi di lavoratori che hanno svolto la stessa mansione lavorativa prevista dal contratto di somministrazione, da aziende che hanno effettuato la valutazione dei rischi;
- quando il contratto di somministrazione non rispetta le indicazioni della contrattazione collettiva;
- mancanza delle informazioni in forma scritta del contratto di somministrazione;
- quando la somministrazione di lavoro avviene al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)
Somministrazione di lavoro irregolare sanzioni
In caso di somministrazione del lavoro irregolare, sia l’utilizzatore che il somministratore possono incorrere in conseguenze e sanzioni di entità molto importante.
L’articolo 18, comma 3, stabilisce che sia il somministratore, sia l’utilizzatore, sono soggetti ad una sanzione amministrativa che va da 250 a 1.250 euro.
Questa stessa sanzione è prevista, soltanto per il somministratore, nel caso in cui non comunica in forma scritta, al lavoratore, al momento della stipula del contratto e quindi nel momento in cui il lavoratore inizia la missione presso l’utilizzatore, le informazioni contenute nel contratto stesso, ossia la data di inizio e la durata dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore.
Per quanto riguarda le conseguenze, inoltre, qualora si verifichino casi di somministrazione irregolare il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice con effetto dall’inizio della somministrazione.
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