Quando viene stipulato un contratto si prevede sempre un periodo di prova iniziale.
Un periodo di prova è utile sia al datore di lavoro per valutare le competenze effettive e la motivazione per svolgere il lavoro che al lavoratore per capire le condizioni, l’interesse verso il ruolo ricoperto e l’azienda in cui sarà integrato.
In questo lasso di tempo, entrambi valutano la reciproca convenienza a proseguire o interrompere il rapporto di lavoro.
Il periodo in cui si effettua tale prova di lavoro dovrà essere inserito per iscritto all’interno del contratto ed è disciplinato dall’art.2096 del Codice Civile che ne definisce le modalità di assunzione e dai contratti collettivi che stabiliscono la durata e la retribuzione.
Periodo di prova lavoro: caratteristiche principali
Il periodo di prova è parte integrante del contratto di lavoro e può essere stipulato nei contratti indeterminati, determinati, nei contratti part time, apprendistato, nei contratti di formazione lavoro e collocamento obbligatorio. In ogni contratto, la clausola relativa a tale periodo dovrà essere sempre inserita per essere valido.
Il periodo della prova dovrà essere concordato dalle parti prima o al momento della stipula del contratto. I periodi di prova stabiliti successivamente alla firma del contratto risultano nulli. In ogni contratto occorre indicare quali sono le mansioni e il ruolo che si andrà a ricoprire.
Durata contratto periodo di prova
La durata del periodo di prova varia a seconda del tipo di contratto stipulato, non dovrà superare la durata prevista dal contratto collettivo di riferimento ma comunque non potrà andare mai oltre i 6 mesi.
Per i contratti a tempo determinato la clausola può essere inserita nel contratto individuale e la durata è calcolata in proporzione alla durata del contratto. Inoltre, dovrà essere indicata una durata minima in cui entrambe le parti potranno recedere dal periodo di prova soltanto per giusta causa.
Retribuzione contratto prova
Durante il periodo di prova il lavoratore dovrà essere retribuito regolarmente con lo stipendio stabilito al momento del contratto. La retribuzione di tale periodo non può avvenire con buoni pasto o rimborsi spesa.
Come tutti i lavoratori, la persona in prova ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei colleghi, dunque nel periodo di prova si maturano ferie, permessi ecc., sempre in proporzione al contratto collettivo di riferimento.
Dimissioni e licenziamento
Durante il periodo di prova sia il lavoratore che il datore di lavoro possono recedere dal contratto liberamente senza preavviso e senza una motivazione valida. Per le dimissioni non occorre inviare una comunicazione online ma soltanto una lettera scritta da consegnare a mano al datore di lavoro.
Solo nel caso sia stata fissata nel contratto una data minima del periodo di prova le dimissioni e il licenziamento possono essere comunicate alla fine del periodo o durante ma con una giusta causa.
Se alla fine del periodo di prova nessuna delle due parti desidera recedere dal contratto, il rapporto di lavoro continua normalmente senza una comunicazione specifica ed il periodo viene computato quale anzianità di lavoro.
È importante chiarire che non è possibile stipulare più periodi di prova successivi per lo stesso ruolo e per la stessa mansione in quanto sono già state valutate le competenze del lavoratore. È possibile stipulare più periodi di prova successivi in casi specifici in cui il datore oltre a valutare le competenze ha necessità di valutare la personalità ed il comportamento in relazione all’attività lavorativa.
Malattia
In caso di malattia del lavoratore il periodo viene sospeso con contestuale diritto alla conservazione del posto di lavoro (per un periodo massimo di sei mesi).
Periodo di prova contratto a tempo indeterminato vs determinato
Come anticipato non esiste una durata minima per il patto di prova; questa varia a seconda del CCNL in cui il lavoratore verrà inquadrato, delle mansioni da svolgere e del ruolo che andrà a ricoprire.
Nel caso dei contratti full time o part time a tempo indeterminato il periodo di prova è solitamente sancito dal contratto stesso mentre nei contratti a tempo determinato la legge prevede che possa essere inserita la clausola relativa alla prova direttamente nel contratto individuale.
Ovviamente nel contratto a tempo determinato il lasso di tempo del periodo prova viene rimodulato a seconda della durata del contratto e non è mai ammesso che la prova abbia una durata pari a quella del rapporto di lavoro stesso.
Contratto a tempo indeterminato periodo di prova: CCNL Commercio
Per il contratto a tempo indeterminato prendiamo ad esempio il CCNL Commercio per valutare come vengono trattate le tempistiche dell’assunzione in prova:
- per un inquadramento di primo livello o quadro è previsto un periodo di 6 mesi;
- per il secondo, terzo, quarto e quinto livello il periodo scende a 60 giorni;
- per il sesto e settimo livello si scende ancora a 45 giorni.
Come potete vedere dall’esempio riportato solitamente la durata nel contratto di prova è direttamente proporzionale alla strategicità del ruolo all’interno dell’organigramma aziendale.
Assunzione a tempo indeterminato periodo di prova CCNL Metalmeccanici Industria
Anche nel contratto metalmeccanici industria è previsto un periodo diverso a seconda dei livelli di inquadramento:
- per la prima categoria la prova è di un mese;
- seconda e terza categoria prevedono una prova di un mese e mezzo;
- per la quarta e quinta categoria i mesi diventano tre;
- mentre per le categorie sei, sette, otto e i quadri arriviamo al valore massimo di sei mesi:
Il CCNL prevede anche dei termini di durata ridotti per chi ha già svolto mansioni simili a quelle per le quali viene assunto e alcuni divieti specifici al patto di prova nella lettera di assunzione.