Il contratto stagionale è un tipo di contratto di lavoro che si caratterizza per la periodicità in quanto viene stipulato in determinati periodi dell’anno in cui si verificano picchi dell’attività lavorativa
Le aziende che operano in funzione della stagionalità necessitano di estrema flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro; come esempio basti pensare agli stabilimenti balneari che soltanto nei mesi estivi necessitano di bagnini, camerieri, cuochi ecc. o agli impianti sciistici e chalet invernali.
La vostra attività necessità di lavoratori stagionali? Affidarsi ad una soluzione flessibile come la somministrazione di lavoro a tempo determinato è oggi la scelta più funzionale al vostro business.
Contratto di lavoro stagionale normativa
Soltanto determinate attività possono definirsi stagionali:
- le attività definite tali nei contratti collettivi;
- le 52 attività indicate nel decreto del Ministero del lavoro (D.P.R. n.1525/1963);
ma in linea generale, le aziende che operano nel settore dell’agricoltura, alimentare, turistico, della ristorazione e del commercio possono ricorrere ai contratti stagionali per inquadrare i dipendenti.
La normativa ha rimodellato il contratto determinato ordinario, aggiungendo delle deroghe e così sono nati i contratti stagionali.
Proprio perché previsti per attività lavorative svolte soltanto in determinati periodi dell’anno non sono soggetti ai limiti imposti per i contratti determinati; analizziamo insieme.
Le attività stagionali non rispettano il limite della durata di 12 mesi estendibile a 24 mesi: i contratti determinati ordinari possono essere rinnovati fino ad un massimo di 24 mesi, successivamente dovranno trasformarsi a tempo indeterminato. Dunque i contratti stagionali possono essere rinnovabili e prorogabili liberamente e per questo non vengono conteggiati nei 24 mesi per la trasformazione contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Il contratto di lavoro stagionale non è soggetto allo stop and go applicato invece ai contratti determinati ordinari, che si riferisce al periodo di tempo che intercorre tra il rapporto cessato e quello successivo (10 giorni per contratti precedenti inferiori o uguali a 6 mesi e 20 giorni per quelli superiori ai 6 mesi).
Le attività stagionali non hanno obbligo di causale dopo i primi 12 mesi: per i rinnovi non occorre specificare sul contratto le esigenze per la riassunzione.
Il contratto a tempo determinato stagionale non è soggetto a limiti numerici definiti per i normali contratti a tempo determinato ossia la percentuale del 20% rapportata sui lavoratori a tempo indeterminato: un’attività stagionale può assumere lavoratori stagionali a tempo determinato di cui ha bisogno.
Il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza sulle nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato per le stesse mansioni: il dipendente dovrà comunicare per iscritto la sua volontà ad esercitare il diritto di precedenza entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto.
Il criterio della continuità
Come abbiamo già detto, nelle attività stagionale manca il carattere della continuità, dunque sono da considerarsi stagionali le attività che nell’anno dichiarano un periodo di inattività superiore ai 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi. Nei periodi di chiusura al pubblico è comunque consentito svolgere attività legate alla chiusura e riapertura dell’attività.
Le “ragioni di stagionalità”
In caso di attività non prettamente stagionali esistono in alcuni casi le ragioni di stagionalità che possono estendersi ad esigenze di carattere stagionale; queste si manifestano in aziende attive in tutto l’anno che riscontrano però, un aumento considerevole dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno.
Contratto lavoro stagionale e periodo di prova
Nel contratto di lavoro stagionale è possibile inserire un periodo di prova che varia in proporzione alla durata del contratto stagionale. In questo periodo sia il datore di lavoro che il lavoratore può recedere senza una buona motivazione.
DPR n.1525/1963: elenco delle 52 attività previste per il contratto stagionale
Nel 1963 il Presidente della Repubblica ha emesso il decreto n.1525 con l’elenco delle 52 attività alle quali si può fare riferimento per contratti di lavoro stagionali:
- Sgusciatura delle mandorle.
- Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine.
- Raccolta e conservazione del prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.).
- Raccolta e spremitura delle olive.
- Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell’uva, torchiatara delle vinacce, cottura del mosto, travasamento
del vino). - Monda e, trapianto, taglio e raccolta del riso.
- Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.
- Lavorazione del falasco.
- Lavorazione del sommacco.
- Maciullazione e stigliatura della canapa.
- Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli.
- Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all’aperto del lino.
- Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica.
- Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde.
- Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco.
- Taglio dei boschi, per il personale addetto all’abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonche’ alle relative operazioni di trasporto.
- Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero.
- Smorzatura del sughero.
- Salatura e marinatura del pesce.
- Pesca e lavorazione del tonno.
- Lavorazione delle sardine sott’olio (per le aziende che esercitano solo tale attività)
- Lavorazione delle carni suine.
- Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.
- Lavorazione industriale di frutta, ostaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati vegetali e alimentari limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco.
- Produzione di liquirizia.
- Estrazione dell’olio dalle sanse e sua affinazione.
- Estrazione dell’olio dal vinacciolo e sua raffinazione.
- Estrazione dell’alcool dalle vinacce e dalle mele.
- Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo).
- Estrazione di essenze da erbe e frutti alla stato fresco.
- Spiumatura della tiffa.
- Sgranellatura del cotone.
- Lavatura della paglia per capelli.
- Trattura della seta.
- Estrazione del tannino.
- Fabbricazione e confezionamento di specialita’ dolciarie nei periodi precedenti le festivita’ del Natale e della Pasqua.
- Cave di alta montagna.
- Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attivita’ limitate a campagne stagionali.
- Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoio all’aperto.
- Cernita e insaccamento delle castagne.
- Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole.
- Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.
- Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione.
- Lavaggio e imballaggio della lana.
- Fiere ed esposizioni.
- Lavoratori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginatura mungitura a cilindratura casette salanti, sistemazione aie di stagionatura),salinazione (movimento di acque, raccolta del sale);
- Spalatura della neve.
- Attivita’ svolta in colonie montane, marine e curative.
- Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. c) dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.
- Attivita’ del personale addetto alle arene cinematografiche estive;
- Attivita’ del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi.
- Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati;