L’ordinamento giuridico italiano prevede una pluralità di tipologie contrattuali volte a regolarizzare e tutelare il rapporto tra le parti coinvolte, in particolare i contratti di lavoro sono volti a mettere per iscritto diritti e doveri delle stesse; tra queste una che nel corso degli anni si è diffusa sempre di più il contratto di somministrazione lavoro, promuovibile esclusivamente dalle Agenzie per il Lavoro.
Il contratto di somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro è disciplinata dal d.lgs 81/2015 e coinvolge tre soggetti:
- Un’agenzia di somministrazione lavoro autorizzata (somministratore), iscritta in un apposito albo informatico tenuto presso l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
- Un soggetto (utilizzatore), che si avvale dei servizi di somministrazione del personale;
- Uno o più lavoratori (somministrati), assunti dal somministratore e da questi inviati in missione presso l’utilizzatore.
Si tratta, dunque, di un istituto complesso, all’interno del quale si rinvengono due distinti rapporti contrattuali:
- Il contratto commerciale di somministrazione, concluso tra somministratore e utilizzatore, e che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
- Il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore somministrato, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
La struttura contrattuale della somministrazione comporta una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi datoriali:
- Il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori è esercitato dall’utilizzatore, posto che il lavoratore svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice (vengono osservati nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione tenuti per i propri dipendenti);
- Il potere disciplinare è riservato al somministratore, al quale l’utilizzatore comunica gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare (egli inoltre versa la retribuzione ed ha responsabilità degli oneri contributivi, previdenziali ecc che sono però corrisposti dall’utilizzatore);
L’attività di somministrazione, come detto più sopra, non può essere svolta da chiunque ma è riservata solo alle Agenzie per il Lavoro (APL) regolarmente iscritte all’apposito albo informatico tenuto presso l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Approfondimenti sui casi di somministrazione di lavoro irregolare nell’apposito articolo
Gli estremi del provvedimento di autorizzazione, quindi, costituiscono uno degli elementi fondamentali del contratto in somministrazione che deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta.
La somministrazione di lavoro può avvenire per qualsiasi categoria di lavoratori subordinati (ovvero operai, impiegati, quadri e dirigenti), ma non può essere utilizzato:
- Per sostituire lavoratori in sciopero;
- Presso unità produttive che nei 6 mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione, a meno che tale contratto sia stato stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
- Presso unità produttive in cui sia operante una sospensione dal lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione che interessi lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
- Da parte di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Contratto di somministrazione a tempo determinato
Somministrazione lavoro a tempo determinato: devono essere specificate le date di inizio e di fine della cosiddetta “missione” del somministrato.
Il numero dei lavoratori assunti con questa modalità non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei citati contratti.
Tale limite può essere modificato dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore (non oltre il 20%) e non si applica nei seguenti casi: disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Contratto di somministrazione a tempo indeterminato
In caso di lavoro somministrato a tempo indeterminato si applica la disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La somministrazione lavoro a tempo indeterminato è consentita per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, ma nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore alla data del 1° gennaio dell’anno in cui è concluso il contratto (con arrotondamento del decimale all’unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5). Tale percentuale può essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall’utilizzatore.
Peraltro, possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Questa modalità viene anche detta staff leasing.
Contratto somministrazione lavoro: vediamo i vantaggi
L’ampio diffondersi di questa tipologia contrattuale, di cui abbiamo accennato all’inizio, si spiega con i vantaggi che comporta sia per le aziende utilizzatrici che per i lavoratori.
Per le aziende
Per le imprese infatti la somministrazione costituisce uno strumento prezioso in virtù della sua flessibilità, che garantisce ai datori di lavoro di poter:
- Provare/valutare le risorse somministrate prima di inserirle direttamente in organico (uno stesso dipendente può essere tenuto in somministrazione fino a 2 anni, attraverso 8 proroghe);
- Dispensarsi dagli oneri amministrativi (buste paga, comunicazioni o eventuali richiami sono a carico dell’Agenzia, il che da una parte avvantaggia le aziende poco strutturate che magari non hanno uffici preposti e dall’altra va incontro alle aziende più grandi alleggerendo il loro carico di lavoro);
- “Coprire” un certo periodo di lavoro (come attività stagionali o aziende che lavorano per progetti, le quali hanno quindi bisogno di un certo tipo di risorse per un lasso di tempo tendenzialmente predeterminato)
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Per i lavoratori
Anche per il dipendente sono presenti vantaggi dettati da:
- Valutazione dell’azienda presso cui viene somministrato (organizzazione e ambiente lavorativo sono divenuti elementi cui oggi le persone danno molto più peso);
- Maggiori tutele in caso di licenziamento o fallimento dell’azienda utilizzatrice (quando si tratta di uno staff leasing il contratto indeterminato viene firmato con l’Agenzia per il Lavoro, la quale quindi in questi casi è tenuta al mantenimento economico secondo le previsioni di legge e al rintracciare nuove opportunità di lavoro).
Il contratto a somministrazione e l’attuale mercato del lavoro
Dopo un rallentamento dovuto al primo impatto della pandemia (che ha messo a dura prova svariati settori), dallo scorso anno la percentuale di contratti di somministrazione è tornata sui livelli pre-covid e sembra tendere anche a superarli.
Infatti secondo alcune ricerche condotte da Assolavoro (Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro) l’impatto della somministrazione sul nostro mercato del lavoro è sempre più incisivo ed ha un rilevante merito nell’aumento della percentuale di occupazione.
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