Molto spesso ci vengono poste diverse domande sul contratto a tempo indeterminato, sia dai datori di lavoro che dai dipendenti. Proprio per questo, abbiamo deciso di scrivere questo articolo in cui cercheremo di far chiarezza e rispondere ai quesiti più comuni.
Prima di procedere, è necessario dare una definizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si configura come una forma contrattuale subordinata senza vincolo di durata in cui il lavoratore presta la sua attività lavorativa al datore di lavoro a fronte del pagamento di una retribuzione.
I contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma più comune di rapporto di lavoro e possono essere full time o part time.
Cosa prevede il contratto a tempo indeterminato?
I contratti di lavoro a tempo indeterminato devono essere redatti in forma scritta e devono contenere le informazioni necessarie che riguardano il rapporto di lavoro. In particolare dovrà essere indicato:
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- l’inquadramento: la qualifica e il livello assegnato al lavoratore;
- la mansione: insieme delle attività che il lavoratore dovrà svolgere;
- l’importo della retribuzione con l’indicazione del periodo di pagamento;
- Il luogo e l’orario di lavoro;
- le ferie e le ore di permesso;
- il periodo di un eventuale periodo di prova;
- il preavviso in caso di recesso dal contratto tempo indeterminato.
Il periodo di prova nel contratto indeterminato
La maggior parte dei contratti di lavoro prevedono un periodo di prova iniziale che serve sia al lavoratore che al datore di lavoro per valutare la convenienza del rapporto lavorativo.
La durata del periodo di prova è indicata nel Contratto Collettivo Nazionale del lavoro di riferimento e non può, comunque, superare i 6 mesi.
Durante questo periodo entrambe le parti sono libere di interrompere il rapporto liberamente e al lavoratore dovrà essere corrisposta la retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria.
Il recesso: contratto a tempo indeterminato licenziamento e dimissioni
Per quanto riguarda il recesso, quest’ultimo può essere da parte del lavoratore (dimissioni) o da parte del datore di lavoro (licenziamento).
In entrambi i casi, chi decide di interrompere il rapporto di lavoro dovrà dare un periodo di preavviso all’altra parte, la cui durata è indicata nel contratto collettivo di riferimento.
In caso la parte che recede non riuscisse a rispettare il preavviso dovrà corrispondere all’altro soggetto un’indennità pari alla retribuzione che sarebbe spettata per tutto il periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso non è previsto nel caso di licenziamento per giusta causa ossia per comportamenti gravi da parte del lavoratore che non consentono la prosecuzione del normale rapporto di lavoro o nel caso di gravi inadempimenti da parte del datore di lavoro che non permettono di continuare lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Chi ha un contratto a tempo indeterminato può essere licenziato?
Come abbiamo già detto, un lavoratore assunto a tempo indeterminato può essere licenziato dal datore di lavoro ma soltanto in tre casi:
- Giusta causa: è un motivo riconducibile ad azioni gravi commesse dal lavoratore che non permette la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. In questo caso non è necessario il preavviso.
- Giustificato motivo soggettivo: imputabile alla persona del lavoratore per comportamenti gravi (inadempimento degli obblighi contrattuali) seppur meno gravi di quelli della giusta causa. Per questo, è previsto un periodo di preavviso.
- Giustificato motivo oggettivo: fa riferimento all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento e non al lavoratore (calo di fatturato, soppressione di una determinata mansione ecc.). Anche in questo caso occorre un periodo di preavviso.
La durata del periodo di preavviso varia a seconda del contratto e della mansione ed è indicata nel contratto collettivo di riferimento.
Quando il contratto a tempo determinato si trasforma in indeterminato?
Il contratto a tempo determinato si differenzia dal lavoro indeterminato per la durata, appunto determinata. Il contratto a termine è un rapporto di lavoro subordinato che non vincola le parti in quanto ha una data di scadenza.
Come già affrontato nell’articolo sulla trasformazione contratto da tempo determinato a tempo indeterminato i motivi della trasformazione sono:
- mancanza di indicazione sul contratto del termine;
- stipula del contratto violando le ipotesi che lo vietano;
- causale mancante, illegittima, generica o falsa;
- superamento della durata massima dei contratti a termine (12 mesi estendibile a 24 mesi);
- prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza (dopo la scadenza dei 24 mesi il contratto può proseguire di fatto per 30 giorni se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi, 50 giorni se ha durata superiore ai 6 mesi);
- superamento del numero massimo di proroghe e rinnovi (4 volte);
- mancato rispetto dello stop and go (se il contratto scaduto viene rinnovato, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra la fine e l’inizio del nuovo contratto: 10 giorni se la durata è inferiore ai 6 mesi, 20 giorni se la durata è superiore.
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