Una parte molto importante del nostro lavoro di agenzia di selezione e somministrazione del lavoro è quella di essere al fianco delle aziende e dei lavoratori risolvendo tutti i dubbi su determinati argomenti. In questo articolo proviamo ad approfondire nel dettaglio le domande che ci vengono poste riguardanti il contratto a tempo determinato.
Cosa prevede un contratto a tempo determinato?
Il contratto determinato in ambito lavorativo può essere utilizzato da tutte le aziende e applicato per qualsiasi mansione.
Il contratto a tempo determinato ha la caratteristica fondamentale di avere una durata prestabilita e per questo si differenzia dal contratto a tempo indeterminato.
Questa tipologia di contratto a termine si configura come un rapporto di lavoro subordinato e il termine deve essere indicato in forma scritta sul contratto pena la nullità dello stesso.
Durata contratto tempo determinato
La durata del contratto a tempo determinato è di 12 mesi estendibile a 24 mesi ma soltanto in presenza di determinate condizioni, quali:
- esigenze temporanee o oggettive, diverse dall’attività ordinaria;
- necessità di sostituire altri lavoratori;
- incrementi significativi e temporanei dell’attività ordinaria che non possono essere programmabili.
Dunque, i contratti a termine non possono superare il limite dei 24 mesi compresi di proroghe o rinnovi. Sono esenti da questo termine:
- le attività stagionali;
- le ipotesi stipulate nei contratti collettivi.
Quante volte possono essere rinnovati o prorogati i contratti a tempo determinato?
è importante aver ben chiaro il numero di rinnovi contratti o proroghe che possono essere fatti nell’arco temporale di 24 mesi in quanto, se l’azienda supera tale numero, il contratto a tempo determinato si trasforma in automatico in contratto a tempo indeterminato.
Prima di rispondere, è opportuno chiarire la differenza tra rinnovo e proroga:
- rinnovo contratto tempo determinato: si ha quando il contratto viene rinnovato successivamente alla data di scadenza del precedente;
- proroga contratto a termine: è la continuità del contratto a tempo determinato precedentemente stipulato senza che il rapporto venga interrotto.
Con il decreto dignità (decreto legge 12 luglio 2018 n.87) e le successive modifiche, il numero di proroghe o rinnovi è pari a 4 nell’arco dei 24 mesi. La proroga deve essere riferita alla stessa attività lavorativa per cui il contratto è stato stipulato.
Per quanto riguarda il rinnovo, occorre rispettare un lasso di tempo che intercorre tra il contratto terminato e il nuovo contratto stipulato tra le stesse parti e per la stessa mansione nella medesima azienda (cd. Stop and go):
- intervallo di 10 giorni se la durata del contratto a tempo determinato è inferiore a 6 mesi;
- intervallo di 20 giorni se la durata del contratto di lavoro a tempo determinato è superiore a 6 mesi.
Il mancato rispetto di tale periodo di tempo presuppone la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Cosa accade alla scadenza?
Alla scadenza del contratto a termine, se non viene rinnovato o prorogato, il contratto può proseguire di fatto per 30 giorni se ha avuto una durata inferiore ai 6 mesi o per 50 giorni se il contratto ha avuto durata superiore ai 6 mesi (cd. periodo cuscinetto). In questo periodo il datore di lavoro dovrà corrispondere una maggiorazione dello stipendio pari al 20% per ogni giorno di lavoro fino al decimo giorno successivo e del 40% per gli altri giorni.
Non sono soggette a questa limitazione:
- le attività stagionali;
- le ipotesi stipulate nei contratti collettivi;
- i contratti a tempo determinato in somministrazione.
Per i contratti a termine in somministrazione le proroghe o rinnovi sono 6 complessive nell’arco dei 24 mesi per ogni singola missione. Inoltre, in somministrazione non è previsto lo stop and go.
Quando un contratto di lavoro a tempo determinato si trasforma a tempo indeterminato?
Come abbiamo appena letto, il contratto a tempo determinato prevede delle limitazioni che se non vengono rispettate, presuppongono la trasformazione del contratto a termine in contratto indeterminato.
Rivediamole:
- se il contratto a tempo determinato viene prorogato o rinnovato per la quinta volta;
- nel caso di rinnovo, se non viene rispettato lo stop and go: il lasso di tempo che intercorre tra il contratto in scadenza e il nuovo contratto;
- se il rapporto di lavoro supera il periodo cuscinetto: 30 giorni per contratti con durata inferiore ai 6 mesi, 50 giorni per contratti con durata superiore ai 6 mesi.
è consentito a ciascun datore di lavoro assumere con contratti a tempo determinato: il quantitativo di lavoratori assunti a tempo determinato non potrà superare il 20% dell’organico assunto a tempo indeterminato al 1 gennaio dell’anno di assunzione, salvo diverse ipotesi previste dai contratti collettivi di settore.
In caso di contratti a termine in somministrazione il numero di lavoratori determinati assunti non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato.
Approfondimenti
Cerchi approfondimenti sul passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato? Leggi l’articolo sulla trasformazione da contratto determinato a indeterminato.
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