In questo articolo approfondiremo l’argomento contratto a chiamata TFR vedendo nello specifico cosa accade con la liquidazione nei contratti intermittenti.
Contratto a chiamata TFR e liquidazione
Molti lavoratori assunti con contratto a chiamata si chiedono spesso quali sono le caratteristiche dei contratti intermittenti e se i diritti come ferie, permessi, malattia, ratei di quattordicesima e di tredicesima e TFR sono gli stessi di un normale contratto subordinato: che sia un contratto a tempo determinato o indeterminato.
Liquidazione contratto a chiamata: la tipologia del contratto
iniziamo con il precisare che il contratto a chiamata è un contratto subordinato: il lavoratore dipende dal datore di lavoro che decide gli orari, i giorni e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. In quanto tale, dunque, in generale segue la stessa normativa di un normale contratto subordinato, salvo delle eccezioni. Vediamo nel dettaglio.
Il contratto a chiamata può essere determinato o indeterminato e stipulato in due modalità:
- con l’obbligo della risposta da parte del lavoratore: in questo caso il dipendente al momento della chiamata del datore di lavoro, non può rifiutare la proposta. Essendo obbligato ad accettare, il lavoratore percepisce un’indennità di disponibilità che viene retribuita mensilmente dal datore di lavoro.
- senza obbligo di risposta: con questa modalità, il lavoratore è svincolato da qualsiasi obbligo e può decidere liberamente se accettare o meno la chiamata.
Se il contratto è stipulato senza l’indennità di disponibilità, il dipendente non matura ferie, permessi e non spetta malattia ma matura comunque il TFR. Se l’obbligo di risposta è previsto dal contratto, invece, il dipendente matura ferie, permessi, spetta la malattia e il Trattamento di Fine Rapporto. In caso di rifiuto da parte del lavoratore alla chiamata del datore di lavoro quest’ultimo può procedere alla cessazione del rapporto di lavoro.
Contratto a chiamata liquidazione dimissioni e licenziamenti
Per quanto riguarda dimissioni e licenziamenti, le caratteristiche sono le stesse del normale contratto subordinato.
Il lavoratore può dare le dimissioni nel momento in cui ne sente la necessità con il preavviso di 15 giorni.
Tempo indeterminato
Il datore di lavoro può licenziare, se il contratto a chiamata è a tempo indeterminato, in caso di rifiuto della chiamata se prevista l’indennità di disponibilità, per giusta causa o rispettando il preavviso di 15 giorni in mancanza di giusta causa.
Tempo determinato
Se il contratto a chiamata è a tempo determinato, il datore di lavoro potrà far decorrere la data di scadenza del contratto senza rinnovarlo.
Trattamento fine rapporto e liquidazione nel contratto intermittente
A seguito di dimissioni o licenziamenti, come in tutti i contratti subordinati, il lavoratore ha diritto al Trattamento di Fine Rapporto, detto anche liquidazione.
Che sia per licenziamento, per dimissioni, per scadenza contratto ed indipendentemente dal motivo della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto al pagamento del Trattamento di Fine Rapporto.
Il TFR è una somma corrisposta al lavoratore dipendente alla cessazione del contratto che viene maturata mensilmente durante il periodo lavorativo presso lo stesso datore di lavoro.
In riferimento ai contratti a chiamata, il TFR viene accantonato dal datore di lavoro in proporzione alle giornate lavorate e dunque alle chiamate accettate dal lavoratore.
Per scoprire a quanto ammonta la quota di liquidazione maturata finora, occorre tenere a portata di mano l’imponibile annuo. Infatti, il conteggio viene eseguito dividendo l’imponibile annuale del dipendente per un parametro fissato dal Codice Civile articolo 2120 che è pari al 13,5. Il totale è la quota accantonata.
Il datore di lavoro o l’azienda è tenuta a liquidare la quota di TFR maturata nell’ultima busta paga.