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Negli ultimi anni abbiamo sentito spesso parlare di contratto a chiamata o contratto intermittente, ma non a tutti e non sempre è chiaro cosa è.

Contratto a chiamata o contratto intermittente: di cosa si tratta

Il contratto di lavoro a chiamata, in inglese Job on call ad oggi chiamato contratto di lavoro intermittente è un tipo di contratto subordinato. Questa tipologia di contratto viene stipulata dalle aziende che necessitano di lavoratori per svolgere l’attività lavorativa in maniera appunto intermittente, discontinua nel tempo.

Per meglio chiarire, il contratto a chiamata è un tipo di lavoro all’occorrenza dove il dipendente viene chiamato dal datore di lavoro nel momento in cui ne ha bisogno.

Tale momento può combaciare con periodi in cui l’azienda registra picchi di attività o produzione nell’arco di tempo corrispondente alla settimana, al mese o all’anno. Dunque gli orari ed i giorni di lavoro non è possibile prestabilirli come accade nei contratti full time o nei contratti part time a tempo indeterminato e determinato.

Prevedendo l’impiego di lavoratori in determinati periodi o giorni è un contratto che viene utilizzato per la maggior parte dei casi nei settori della ristorazione, del turismo o spettacolo.

Il contratto lavoro a chiamata è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 dalla Legge Biagi e poi perfezionato dal Jobs Act di Renzi nel 2015.

Contratto chiamata o intermittente: caratteristiche

Per l’azienda che vorrebbe utilizzarlo, o per il lavoratore a cui è stato offerto, di seguito le caratteristiche specifiche dei contratti a chiamata.

Iniziamo specificando che il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicazione amministrativa preventiva fino alle 12 ore del giorno prima della prestazione. Questo può avvenire per più prestazioni di durata non superiore ai 30 giorni se preventivamente stabiliti in sede contrattuale. Questa comunicazione obbligatoria intermittenti deve avvenire tramite email ad un apposito indirizzo PEC o tramite SMS.

I contratti di lavoro a chiamata possono essere stipulati da qualunque lavoratore e da qualunque azienda che abbia effettuato la valutazione dei rischi, eccetto dalla pubblica amministrazione.

I contratti a chiamata possono essere utilizzati per prestazioni lavorative discontinue individuate e determinate dai contratti collettivi, per periodi particolari e prestabiliti nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (week-end, vacanze natalizie, vacanze pasquali o ferie estive).

Come abbiamo detto il contratto intermittente è di tipo subordinato dunque è il datore di lavoro che decide gli orari ed i giorni dell’attività lavorativa.

Requisiti e dati imprescindibili del contratto intermittente

Per essere valido deve presentare determinati requisiti e indicare dati obbligatori:

  • Deve essere redatto in forma scritta.
  • Durata della prestazione lavorativa quindi se è a tempo determinato o indeterminato.
  • Cause che consentono la stipula del contratto che possono essere oggettive o soggettive, di seguito verrà chiarito il concetto.
  • Il luogo e le modalità della prestazione lavorativa.
  • La disponibilità garantita dal lavoratore intermittente.
  • Il preavviso di chiamata che non deve essere mai inferiore ad 1 giorno.
  • Il trattamento economico e normativo che spetta al lavoratore per la prestazione eseguita e l’eventuale indennità di disponibilità.

L’indennità di disponibilità

L’indennità di disponibilità nel contratto a chiamata è il compenso che il lavoratore percepisce mensilmente nei periodi in cui è in attesa della chiamata di lavoro.

Infatti, il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato con l’indennità di disponibilità che vincola il lavoratore all’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro. In questo caso il lavoratore deve essere sempre reperibile e accettare la chiamata.

È chiaro che, il lavoratore non ha la possibilità di rifiutare la chiamata del datore di lavoro senza un valido motivo. La pena sarà la eventuale risoluzione del contratto e la restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo al rifiuto.

Nel caso in cui l’indennità di disponibilità non è prevista dal contratto a chiamata il lavoratore non è vincolato alla chiamata del datore di lavoro ed è libero di valutare se accettare di eseguire la prestazione o meno.

Nel contratto dovrà essere indicata anche la misura dell’indennità stabilita dai contratti collettivi ed in ogni caso non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

  • Forme e modalità di chiamata del datore di lavoro per richiedere la prestazione di lavoro al dipendente.
  • La rilevazione delle presenze.
  • Le modalità e i tempi di pagamento dello stipendio e se prevista dell’indennità di disponibilità.
  • Le misure di sicurezza che il lavoratore dovrà rispettare nello svolgimento della prestazione lavorativa.

Per un lavoratore è possibile stipulare più contratti a chiamata?

È opportuno chiarire, soprattutto per i lavoratori, che è possibile avere più contratti a chiamata contemporaneamente. In questo caso è necessario che le aziende coinvolte non si facciano concorrenza, dunque, non operino nello stesso settore. Altresì è necessario che vi sia possibilità di svolgimento di entrambi i lavori, ossia non ci sia incompatibilità tra i contratti.

Lavoro contratto a chiamata: quando può essere utilizzato

Vediamo nel dettaglio quando un’azienda può utilizzare il contratto a chiamata e quando, invece, è vietato.

Come abbiamo già scritto nel contratto a chiamata occorre indicare obbligatoriamente le cause che consentono la stesura del contratto. La causa può essere oggettiva o soggettiva.

Causa oggettiva

Quando si ricorrere al contratto a chiamata per esigenze di prestazioni discontinue e intermittenti previste dal CCNL di riferimento la causa è oggettiva.

Causa soggettiva

Quando il contratto viene stipulato a lavoratori che hanno meno di 24 anni (al compimento del venticinquesimo anno di età dovrà concludersi) o più di 55 anni la causa è soggettiva.

Per sapere se è possibile ricorrere al contratto a chiamata per causa soggettiva occorre far riferimento al decreto ministeriale del 2004 in cui sono elencate le professioni alle quali il contratto può essere applicato.

Durata del contratto

Per entrambe le causali, un contratto di lavoro a chiamata ha una durata massima, per un lavoratore che svolge la prestazione presso lo stesso datore di lavoro, di 400 giornate complessive nell’arco dei 3 anni solari eccetto il settore del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse superare tale periodo, il contratto si trasforma in automatico in un contratto a tempo indeterminato full time.

Divieti di utilizzo

Il contratto a chiamata non può essere stipulato in casi specifici come:

  • per sostituire i lavoratori in sciopero;
  • se l’azienda o il datore di lavoro nei 6 mesi ha effettuato licenziamenti collettivi, sospensioni o riduzione di orari per cassa integrazione a lavoratori che dovrebbero essere sostituiti dai lavoratori a chiamata;
  • se, come abbiamo già detto, l’azienda o il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro (Dlgs 626/1994).

Retribuzione

Per quanto riguarda la retribuzione, vige il principio di non discriminazione ossia il lavoratore intermittente ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei dipendenti inquadrati con lo stesso livello e per le stesse mansioni anche se con forme di contratto differenti.

Dunque, ai lavoratori intermittenti spetta lo stesso stipendio dei colleghi che svolgono la stessa mansione con lo stesso livello, ovviamente in proporzione alle ore effettive lavorate. Lo stesso concetto è valido per i contributi pensionistici e il tfr nei contratti a chiamata che sono proporzionati alle ore effettivamente lavorate.

Peculiarità del contratto a chiamata con indennità di disponibilità

In ultimo, è importante chiarire che in caso di contratto a chiamata con l’indennità di disponibilità, come tutti i contratti subordinati anche il lavoratore intermittente matura ferie e permessi in proporzione alle giornate lavorate.

Per la malattia e per la maternità, se il lavoratore è vincolato dall’obbligo di accettare la chiamata dovrà avvisare tempestivamente il datore di lavoro comunicando la durata della malattia. Tale periodo sarà coperto dal pagamento dell’indennità INPS.

In caso di mancata comunicazione tempestiva al datore di lavoro, il lavoratore perde l’indennità di disponibilità per 15 giorni. Nel caso in cui l’indennità di disponibilità non fosse stata inserita il lavoratore non matura ferie, permessi e malattia.

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